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06/03/2017

E-commerce suggerimenti e consigli

Avv. Valter Vernetti

E-COMMERCE REGOLE E SUGGERIMENTI LEGALI  a cura dellAvv. Valter Vernetti - Studio legale GNV 

 

Molte aziende e professionisti stanno già svolgendo il proprio business, o intendono farlo per mezzo del e-commerce, ossia mediante l’utilizzo di siti internet dove offrire i propri beni o servizi. 

Questo tipo di attività deve essere inquadrata giuridicamente in un negozio giuridico con tutte le conseguenze e regole normative del caso, a seconda del contratto che verrà stipulato. 

Per mezzo di un sito di e-commerce verrà stipulato un contratto c.d. a distanza, ossia al di fuori dei locali commerciali, o comunque al di fuori della sede ove il professionista esercita la propria attività. 

Stante la particolarità del contratto oltre alla disciplina normativa c.d. “ordinaria”, verrà applicata anche una normativa “speciale”, a seconda che il contratto verrà stipulato con un consumatore o con un professionista (ossia titolare di p.iva). 

E’ dunque opportuno che chi volesse aprire e gestire un sito e-commerce in regola e in totale sicurezza dal punto di vista legale, non solo dovrebbe affidarsi ai tecnici informatici che si occupano della realizzazione e pubblicazione del sito, ma dovrebbe avvalersi anche di professionisti per una consulenza fiscale e legale. 

La consulenza fiscale, riguarda gli aspetti burocratici, quali il rilascio di autorizzazione, la p.iva, gli aspetti fiscali per la fatturazione e per la registrazione dei clienti. 

La consulenza legale, invece è rivolta a regolare e disciplinare i rapporti con i clienti e i fornitori, in tutte le sue fasi, dalla presa visione del catalogo, al pagamento del prezzo, alla consegna della merce ecc.. 

Specialmente nell’attività professionale e commerciale realizzata mediante un sito internet è fondamentale prevedere in modo chiaro e dettagliato le informazioni legali che regoleranno il rapporto con il cliente. 

Le note legali del proprio sito sono indispensabili per riconoscere esattamente chi si trova dietro la pagina web e sono da intendersi come il biglietto da visita del venditore online.  

L´importanza commerciale di una presentazione chiara del venditore nel sito web è palese: se il consumatore può crearsi un´idea precisa sull´identità della sua controparte contrattuale, la sua fiducia nella sicurezza del sito e nella professionalità che si può aspettare nella vendita crescono.  

Giova ricordare che la fiducia, nel settore e-commerce, fa spesso la differenza tra un ordine concluso ed un ordine interrotto. 

La consulenza legale dunque è essenziale per preparare i documenti principali che devono essere posti sul sito che sono: 

  1. Le condizioni d'uso e di vendita dei beni o servizi proposti sul sito: questo documento regola i rapporti tra l'e-commerce e i clienti che acquistano i beni e servizi. Si tratta di un documento particolarmente complesso che deve prevedere e regolare tutti gli aspetti della vendita o della fornitura. Per prima cosa il documento deve contemplare una serie d'informazioni utili alla clientela del sito, considerate essenziali. Queste informazioni devono essere rese in italiano, in modo diretto, ancora prima della conclusione del contratto o dell'acquisto. Tali informazioni sono ad esempio l'identità del venditore (nome, denominazione, ragione sociale); l'indirizzo geografico dove il venditore è stabilito (domicilio o sede legale) e i suoi recapiti; il numero di P IVA o un altro numero di identificazione equivalente; il prezzo totale dei beni o dei servizi offerti comprensivo delle imposte e tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna e ogni altro costo; le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione; la data entro il quale il professionista si impegna a consegnare i beni o prestare i servizi; le condizioni, i termini e la procedura per esercitare il diritto di recesso; l'informazione sull'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni; l'esistenza e le condizioni dell'assistenza post vendita al consumatore e delle garanzie commerciali; ecc. ecc..               Ingenuamente molti utenti potrebbero pensare che questi documenti siano tutti uguali e dunque che potrebbe essere sufficiente copiare quelli che si trovano in internet o utilizzati da altri competitor del settore. In realtà questo non è possibile, in quanto questo documento deve rappresentare un vero e proprio abito su misura del venditore. Ogni società o professionista deve avere prodotti, servizi, o modalità di offerta particolari o comunque diversi dai suoi competitor, diversamente non si comprenderebbe per quali ragioni il cliente dovrebbe preferire lui all’altro. Ma tralasciando comunque aspetti puramente commerciali, è fondamentale che questo documento non presenti lacune e/o errori in quanto le conseguenze possono essere molto spiacevoli ed importanti. Infatti, oltre a sanzioni economiche, un documento di condizioni di uso e di vendita incompleto o non aggiornato, può comportare l’invalidità e l’inefficacia dei contratti, esponendo dunque il venditore ad onerosi contenziosi per il risarcimento dei danni. 
  1. Il contratto di fornitura tra il gestore del sito e-commerce e i produttori/fornitori che hanno la disponibilità dei beni commercializzati tramite il sito. Solitamente in questi casi il contratto è modalità dropship, che permette di non doversi accollare la gestione del magazzino e delle spedizioni. Riguardo il contratto di fornitura in modalità dropship, questo permette di esternalizzare la gestione del magazzino e la spedizione dei prodotti, e spesso consente all'impresa di e-commerce di non dover acquistare i beni che pubblicizza e vende attraverso il sito. In questo caso il sistema è questo:  _ il sito di e-commerce raccoglie l'ordine del cliente e il corrispettivo per il prodotto ordinato; l'e-commerce comunica l'ordine ricevuto direttamente al produttore\fornitore; _ il produttore\fornitore prepara, imballa e invia le merci ordinate all'indirizzo dell’acquirente; _ l’e-commerce pagherà al produttore il prezzo di listino\catalogo del bene, trattenendo per sé la differenza rispetto al prezzo di vendita al pubblico. E’ importante sapere che il fornitore\produttore sarà direttamente responsabile per eventuali danni a cose o persone dovuti a difetti del prodotto o comunque all'utilizzo dello stesso da parte degli acquirenti o consumatori finali. Il contratto di drop ship dovrà indicare le tipologie di spedizione, la tempistica e i costi indicativi, fissando dei termini, a carico del fornitore\produttore, per l'invio dei prodotti entro una certo tempo dal ricevimento dell’ordine. Le parti inoltre si dovranno inoltre accordare sulla gestione dei resi. Nel caso i prodotti ordinati pervengano all'acquirente danneggiati, non funzionanti, difettosi o non conformi a quanto ordinato per causa non riconducibile al venditore, il produttore\fornitore dovrà impegnarsi ad accettare i resi inviati dagli acquirenti e sostituire il prodotto a sue spese. Inoltre, se i beni vengono acquistati da soggetti qualificabili come consumatori dal Codice del Consumo, in caso di recesso il produttore\venditore dovrà impegnarsi ad accettare i resi dei beni che pervengano integri. 
  1. La privacy policy: ossia le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. I dati personali possono esser raccolti ed elaborati solo nel caso in cui ciò sia previsto dalla legge o se per il loro trattamento sia stato raccolto il consenso esplicito e libero dellutente. La questione del consenso alla raccolta e trattamento dei propri dati personali è delicata. Normalmente, se il venditore fa compilare il formulario con dati come nome e cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail per la sola esecuzione del contratto di vendita (e quindi prevedendo la comunicazione dei dati stessi a quella stretta cerchia di soggetti coinvolti), il punto non risulta molto problematico. In questo caso è infatti sufficiente l´indicazione generica di tali trattamenti e dei soggetti che sono coinvolti. Altra questione si ha però nel caso in cui i dati siano utilizzati per comunicazioni commerciali. In questo caso la legge prevede che l´utente non solo venga informato a riguardo, ma anche che dia il proprio consenso esplicito libero e scritto al trattamento a questi fini. Tale consenso deve essere raccolto attraverso un check-box normalmente indicato con una breve dicitura “desidero abbonarmi alla Newsletter” e che risulti non preselezionato. 
  1. Informativa cookie: ossia l’informativa agli utenti di che cosa i cookie e  di quali cocci e tecnologie simili utilizza il sito per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. 

Alla luce dunque dell’importanza dei documenti legali, stante le importanti sanzioni e conseguenze che un sito di e-commerce incompleto o errato potrebbe comportare per il venditore, è opportuno che chi è già nel settore o si accinga a sviluppare la sua attività proprio per mezzo di questa nuova forma di commercio, si rivolga ad uno studio legale esperto che possa confezionare su misura dei documenti legali ed una consulenza ad hoc che possa mettere al riparo il venditore da spiacevoli sorprese. 

Lo Studio Legale GNV si occupa da anni di questo tipo di consulenze e anche alla luce delle importanti novità in materia entrate in vigore recentemente, offre anche un servizio di analisi e revisione delle condizioni attualmente in uso, al fine di verificarne la loro regolarità ed eventualmente proporre una revisione, oppure assiste la società o il professionista nella consulenza legale preventiva, al fine di capire i costi, i rischi e i benefici dell’e-commerce. 

Pavia, lì 06 marzo 2017 

Avv. Valter Vernetti 

Studio Legale GNV

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