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Immmagine IL FONDO PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA CON RISERVA DI PROPRIETA' E L'AZIONE REVOCATORIA

10/04/2017

IL FONDO PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA CON RISERVA DI PROPRIETA' E L'AZIONE REVOCATORIA

Avv. Giovanni Paolo Noli

La sentenza della Corte d'Appello di Torino n.1991/2016, confermando l'ordinanza del Tribunale di Vercelli R.G. 22/2014, ha sancito un altro importante successo per lo Studio Legale GNV.

Nel caso in esame, lo Studio Legale GNV ha assunto le difese di una copia di coniugi di cui il marito era socio illimitatamente responsabile di una società di capitali, poi dichiarata fallita.

Vista la grave situazione finanziaria in cui versava il marito, al fine di tutelare l'abitazione coniugale di proprietà della moglie, è stato consigliato ai coniugi - in regime di separazione dei beni e con figlia minore a carico - di costituire, tramite rogito notarile,  un fondo patrimoniale con riserva di proprietà a favore della moglie. 

Occorre precisare che il fondo patrimoniale della famiglia é un istituto giuridico che consente di destinare un patrimonio - costituito a scelta da denaro, beni mobili o immobili - vincolato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

I coniugi, singolarmente o insieme, possono costituire un fondo patrimoniale necessariamente attraverso un atto pubblico notarile.

La proprietà dei beni resta ai coniugi - salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione - i quali però non potranno disporne per scopi estranei agli interessi della famiglia.

La peculiarità del caso di specie, poi rivelatasi determinante, é stata che nell'atto notarile é stata inserita una clausola ( c.d. “ riserva di proprietà ” ) che stabiliva che “ la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetterà al coniuge che ne é attualmente proprietario”, quindi la moglie nel nostro caso.

Il principale beneficio del fondo patrimoniale é rappresentato dal fatto che i beni che ne fanno parte non possono essere soggetti a esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Nell'eventualità in cui, però, un credito sia sorto prima dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore, il creditore può tutelarsi con la cosiddetta azione revocatoria, di cui all'art. 2901 c.c., che ha l'effetto di rendere inefficace nei confronti del creditore l'atto posto in essere dal debitore, a condizione che il creditore dimostri in giudizio che l'atto é stato costituito arrecando pregiudizio alle sue ragioni, provando altresì che il debitore era consapevole del pregiudizio che l'atto  arrecava alle ragioni dello stesso creditore e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito.

Di conseguenza, un creditore della società del marito, socio illimitatamente responsabile della stessa società, ha agito in giudizio nei confronti dei coniugi tramite domanda di revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale, con conseguente richiesta di inefficacia dello stesso.

La domanda é però stata correttamente respinta dal Tribunale di Vercelli per carenza dei presupposti previsti dalla legge in quanto “ la costituzione del fondo patrimoniale compiuta da entrambi i coniugi in regime di separazione dei beni, su cespiti che non sono di proprietà del debitore, e per i quali lo stesso non ha alcun potere di disporre, non lede in alcun modo le garanzie del creditore né reca pregiudizio allo stesso, proprio in forza del fatto che tali beni non appartengono al debitore ma bensì alla moglie, soggetto del tutto estraneo alle vicende del marito.”

Lo stesso Giudice di primo grado ha precisato ulteriormente che “la ratio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è quella di rendere inefficaci nei confronti dei creditori gli atti compiuti comunque in loro pregiudizio; nel caso specifico il debitore che avrebbe dovuto compiere questi atti non é il proprietario dei beni conferiti, né ha alcun potere di disposizione su di essi.”   

Lo stesso principio é stato ribadito dalla Corte d'Appello di Torino, a seguito di atto d'appello proposto dal creditore soccombente nel giudizio di primo grado.

La Corte ha precisato che “ A norma dell'art. 2901 c.c. affinché il creditore possa ottenere una dichiarazione d'inefficacia nei suoi confronti degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, occorrono due presupposti, quali l'eventus damni e il consilium fraudis. Nel caso in esame, stante l'impossibilità del coniuge di disporre dei beni appartenenti esclusivamente alla moglie, certamente manca un atto di disposizione volto ad arrecare pregiudizio al creditore. Di conseguenza risulta insussistente anche il secondo presupposto, ossia la consapevolezza del debitore stesso di nuocere alle ragioni del creditore. In definitiva, i requisiti essenziali su cui si fonda l'azione revocatoria vanno ritenuti inesistenti.”

Peraltro, la Corte d'appello di Torino, oltre a respingere perché infondata l'impugnazione proposta dal creditore con conseguente condanna al pagamento delle spese legali, ha altresì condannato l'appellante, per aver agito in giudizio con colpa grave, al pagamento di una somma pecuniaria a favore dei coniugi appellati.

In conclusione, l'esposta vicenda processuale, oltre a sancire una piena vittoria dello Studio Legale GNV in due gradi di giudizio, ha evidenziato come un'azione preventiva ( fondo patrimoniale con riserva di proprietà) e una successiva brillante difesa in giudizio abbiano consentito ad una famiglia con figlia minore a carico, già gravata da una  pesante crisi finanziaria, di salvaguardare la propria abitazione familiare.

 

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