E’ ormai un dato di fatto, certo ed inequivocabile, noto a tutti e non più motivo di “scandalo” sociale, che con la nascita del rapporto sentimentale si arrivi, prima o poi, alla convivenza. E’ pure pacifico e non più ipotesi residuale che la convivenza possa riguardare persone di sesso diverso o dello stesso sesso.
Ma se è pure certo e fatto notorio che chi intende “regolamentare” il suo rapporto sentimentale in modo compiutamente disciplinato deve contrarre “il matrimonio” o “l’unione civile”, forme tra loro equiparate a tutti gli effetti, pochi sanno che le convivenze di fatto non sono di per sé sic et simpliciter rilevanti per il nostro ordinamento.
In altre parole, occorre definire quando due persone che hanno tra loro un legame sentimentale e che coabitano diventano giuridicamente una “coppia di fatto”, avente quindi una parziale disciplina giuridica, non essendovi un momento topico di assunzione di un vincolo stabile. La coppia di fatto ha sempre e solo un carattere “privato”, senza una qual forma di sacralità o di rito nella sua costituzione; inoltre, non ha rilevanza la durata temporale della convivenza o l’acquisto dell’immobile in comproprietà per parlare di coppia di fatto. Ciò non è previsto dalla cd. L. Cirinnà.
Vi è però un modus di legge idoneo a rendere ufficiale la convivenza, di modo che la coppia che coabita possa assumere diritti e doveri reciproci, acquisire facoltà e poteri, sia l’uno verso l’altro che entrambi rispetto all’ordinamento.
La coppia di fatto diventa tale solo quando è riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 36 della L. n. 76 del 2016, la cd. Legge Cirinnà:
<< 36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
- Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.>>
Quindi la coppia diventa “convivente di fatto” se ha la medesima residenza e se ha anche presentato all’Ufficio della Anagrafe Civile del Comune di residenza una dichiarazione di convivenza, che si fa compilando un apposito modulo, rilasciato dall’Ufficio stesso. E’ solo con questa specifica dichiarazione che i due componenti della coppia dichiarano allo Stato italiano la chiara e precisa volontà di instaurare tra loro una convivenza di fatto.
Seguirà quindi una fase di controllo da parte dell’Ufficiale di Stato Civile sulla correttezza delle registrazioni anagrafiche dei soggetti richiedenti e sull’assenza di vincoli di cui al comma 36 cit., dopo di che il Comune rilascerà il CERTIFICATO DI CONVIVENZA DI FATTO.
E’ questo il documento che attesta inequivocabilmente lo stato di Famiglia di Fatto e che dà l’accesso ai diritti previsti dalla legge, diritti che invece non spettano ai conviventi che non hanno seguito il breve iter di cui sopra.
Solo con il riconoscimento della coppia come “coppia di fatto” si producono importanti effetti giuridici, di cui i principali sono
- Il diritto di stipulare un contratto di convivenza, il cui scopo è quello di regolamentare gli aspetti patrimoniali con il proprio partner;
- Il diritto di ricevere reciproca assistenza morale e materiale dal proprio partner, che così ciascuno sarà tenuto a contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle sue capacità economiche, senza tuttavia avere l’obbligo di fedeltà;
- Il diritto al risarcimento del danno in caso di morte del partner per fatto illecito (es. incidente stradale);
- Il diritto a conoscere dello stato di salute del partner e a partecipare alle decisioni in caso di sua malattia o di morte;
- Il diritto alle visite in carcere nel caso di partner detenuto;
- Il diritto a mantenere l’abitazione nella casa familiare per anni 2 (o anni 3 in presenza di figli minori o disabili, o per la durata pari a quella della convivenza fino ad un massimo di 5 anni) ovvero di subentrare nel contratto di locazione in caso di decesso del convivente di fatto;
- La preferenza in caso di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla L. 5 agosto 1978 n. 457.
Non vi è però né il diritto alla eredità se non per testamento né alla pensione di reversibilità.
La convivenza di fatto cessa tramite una dichiarazione presentata in Comune, anche da uno solo dei due componenti il nucleo, ed in tal modo si annulla con effetto immediato la volontà dichiarata al momento di costituzione del rapporto.
Si discute se il semplice cambio di residenza sia sufficiente a far venir meno lo status di conviventi, ma per lo più si è di parere favorevole, essendo detta manifestazione di volontà per fatto concludente.
Va da sé che la cessazione della convivenza di fatto NON interviene sulla validità degli obblighi verso i figli.
La stesura e compilazione di un accordo tra conviventi rappresenta quindi un passo decisivo per il futuro della nuova coppia.
Pavia, lì 16 aprile 2025