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Immmagine Semplificazioni 2025 e artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 cc.

05/12/2025

Semplificazioni 2025 e artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 cc.

Avv. Riccarda Greco

La legge 2 dicembre 2025, n. 182, detta legge “Semplificazioni 2025” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.281 del 03-12-2025 ed è intervenuta sugli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 cc.

 

Art. 41.

Accettazione di eredità

All’articolo 2648, terzo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La trascrizione può essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall’erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l’accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’articolo 476 o l’avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell’articolo 485 >>

La normativa prevede tre possibilità

  1. accettazione espressa, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, quindi con l’intervento del Notaio che trascrive;
  2. Accettazione tacita, quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare (art. 476 cc);
  3. accettazione per fatti concludenti, quando l’erede è in possesso dei beni ereditari da oltre tre mesi, senza redigere l’inventario o rinunciare (articolo 485).

La Legge 167/2025 prevede una accettazione con “atto di notorietà”, per cui la trascrizione della accettazione dell’eredità si può fare con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentato dall’erede o da un suo successore a titolo universale e contenuto in un atto pubblico o scrittura privata autenticata, con cui  attesta l’avvenuta accettazione tacita (ex art. 476) o l’acquisto della qualità di erede per fatti concludenti (ex art. 485), senza atto ad hoc.

 Art. 44.

Semplificazioni in materia di agevolazione della

circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni

  1. Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate

le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 561, primo comma:

1) al primo periodo, le parole: «o il donatario» sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652»;

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri»;

4) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata»;

 

  1. b) all’articolo 562, le parole: «o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l’acquirente » sono sostituite dalle seguenti: «o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563»;
  2. c) l’articolo 563 è sostituito dal seguente:

«Art. 563 (Effetti della riduzione della donazione).

– La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690»;

  1. d) all’articolo 2652, primo comma:

1) al numero 1), dopo le parole: «le domande di revocazione delle donazioni,» sono inserite le seguenti: «le domande di riduzione delle donazioni,»;

2) il numero 8) è sostituito dal seguente:  «8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda>>,

  1. e) all’articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: «delle donazioni e» sono soppresse e dopo le parole: «i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti» sono inserite le seguenti: «dall’erede o dal legatario».
  2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest’ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell’articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

 

Fine dell’azione di restituzione nelle donazioni

Fino ad oggi, il terzo acquirente di bene donato correva il rischio di dover restituire l’immobile ai legittimari (coniuge, figli, ascendenti) qualora la donazione avesse leso la loro quota di riserva.

L’azione di restituzione permetteva infatti ai legittimari di recuperare il bene in natura, libero da pesi e ipoteche, anche se questo era stato venduto a terzi in buona fede.

La riforma cancella definitivamente l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti a titolo oneroso: chi compra un immobile di provenienza donativa e trascrive il proprio acquisto prima della trascrizione della domanda di riduzione da parte del legittimario, è totalmente protetto nell’acquisto.

Con la normativa abrogata, le banche non concedevano mutui garantiti da ipoteca su beni donati.

Adesso le ipoteche e i pesi iscritti sull’immobile restano validi ed efficaci.

Questa liberalizzazione si applica non solo agli immobili, ma anche ai beni mobili registrati (come auto e imbarcazioni) e non registrati.

La tutela dei legittimari è indennitaria, quindi i legittimari lesi con la donazione non hanno più una tutela di natura reale (di recupero sul bene) ma obbligatoria (sul credito in ci si converte la lesione).

Il legittimario leso nella propria quota di riserva non ha più l’azione di restituzione del bene, ma solo il diritto di procedere per ottenere una compensazione economica da parte del SOLO donatario.

Il termine per trascrivere la domanda di riduzione passa da dieci a tre anni dall’apertura della successione.

Se l’immobile donato è stato venduto e il donatario ha dissipato il denaro ricevuto dalla cessione, il legittimario rischia di non ricevere indennizzo, pur mantenendo teoricamente il diritto alla quota di legittima.

Se il bene è stato trasferito a titolo gratuito (una seconda donazione), il nuovo beneficiario risponde nei limiti del vantaggio ricevuto.

Se l’immobile è stato alienato a titolo oneroso e il donatario non può pagare, l’unica via per il legittimario sarà tentare di detrarre il valore non recuperabile dalla massa ereditaria restante.

 

Il regime transitorio

Le modifiche si applicheranno alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge.

Tuttavia, le vecchie regole (inclusa l’azione di restituzione) continueranno ad applicarsi alle successioni aperte in epoca precedente SOLO in tre casi specifici:

  1. la domanda di riduzione della donazione è già stata notificata e trascritta;
  2. la domanda di riduzione viene notificata e trascritta entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova legge;
  3. se i legittimari notificano e trascrivono, sempre entro sei mesi dall’operatività della riforma, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione nei confronti del donatario o dei suoi aventi causa.

 

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