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21/01/2026

RISARCIMENTO TERZO TRASPORTATO SENZA CINTURA DI SICUREZZA

Avv. Riccarda Greco

 

Pavia, 9 gennaio 2026

La recente pronuncia n. 26723 del 4 ottobre 2025 della Corte di Cassazione torna su un argomento importante in materia di diritto al risarcimento del terzo trasportato sul sedile posteriore, privo della cintura di sicurezza allacciata.

Nella vita quotidiana, il trasportato sul sedile lato conducente è pressoché sempre salvaguardato con la cintura di sicurezza, avendo di fatto la legge raggiunto in ambito sociale diffuso il suo scopo di general prevenzione. Diversamente invece per il trasportato sul sedile posteriore, che, nonostante la vigenza dell’obbligo di viaggiare con la cintura di sicurezza agganciata, spesso ancora tralascia questo incombente.

Partendo dal presupposto che la negligenza posta in essere dal trasportato che non adempie al suo dovere principale di agganciare la cintura di sicurezza esiste e va valutata come condotta autonoma, la domanda che ci si deve porre è se anche il conducente del mezzo debba in qualche modo rispondere a titolo di colpa, nel caso in cui il trasportato subisca danni dipendenti dalla condotta di guida non corretta.

L’articolo del codice civile che considera la rilevanza della condotta colpevole del danneggiato è il 1227: << Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza >>.

Quindi, il creditore danneggiato che mantiene una condotta inidonea a prevenire il verificarsi del danno, in concorso con il fatto del debitore conducente, vedrà ridotto il risarcimento a lui spettante in proporzione al suo grado di colpa, nonché in base al giudizio per cui, tra le due condotte colpose, quale abbia prodotto in modo prevalente il verificarsi del danno.

In giurisprudenza, è stato ripetutamente stabilito che, prima di iniziare il viaggio, il conducente del mezzo deve controllare che tutte le regole, sia quelle legislative del codice della strada ma che quelle generali di prudenza, di diligenza e di sicurezza siano compiutamente rispettate da tutte le persone presenti sul veicolo.

La responsabilità tra trasportato senza cintura e conducente colpevole del sinistro stradale va quindi ripartita tra questi due soggetti.

Il conducente allora ben può esigere che il suo trasportato indossi sempre e comunque la cintura di sicurezza, salvo le eccezioni consentite dalla legge ex art. 172 VIII° c c.d. strada, che ripetiamo: gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza; i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza; i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali; gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte; gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2; le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta; le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza; i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana; gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

Fuori da queste ipotesi, il non utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del trasportato non è motivo di esclusione del diritto al risarcimento del danno, ma tale condotta incide sul quantum risarcito. E di detta concausa risponde, oltre al trasportato, sempre anche il conducente.

Anche il famoso brocardo latino Vulneratus ante omnia reficiendus” quindi può subire limitazioni e restrizioni, perché se è pur vero che il terzo trasportato è sempre risarcito dalla Compagnia di assicurazione del veicolo, ottenere comunque il giusto indennizzo rimane sempre una questione aperta e dibattuta anche davanti al Tribunale.   

                                                                                       Avv. Riccarda Greco

 

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