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17/04/2026

RETRIBUZIONE "IN NERO" DEL LAVORATORE AUTONOMO

Avv. Riccarda Greco

 

La rilettura di una non recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la sent. n. 8450 del 24 marzo 2023, in materia di retribuzione “in nero” del lavoratore autonomo, offre un bello spunto per ritornare su questo argomento.

E’ fatto pacifico e condivisibile che la retribuzione in nero, ossia il pagamento di compensi non registrati oppure senza busta paga né versamento di tasse e\o contributi, costituisce una grave violazione della legislazione fiscale e giuslavoristica, tanto che detta condotta è punita sia con sanzioni amministrative che di ordine penale, in base al soggetto autore del fatto e all’entità e alla qualità dell’evasione perpetrata.

Tuttavia, nella sentenza in esame, la Suprema Corte apre la strada ad una lettura da “pensiero laterale” dell’esecrabile fenomeno.

Il giudizio trae origine dalla domanda, proposta dal titolare della Ditta XX al Tribunale di Lecce nei confronti di YY, per il pagamento della somma di € 4.772,24, a titolo di compenso per una serie di interventi e riparazioni eseguite su tre veicoli, di cui due di proprietà del convenuto YY e l’altro di proprietà del figlio di questo, nonché di ulteriori € 3.598,54 a titolo di rimborso di quanto anticipato per il costo dei ricambi acquistati.

Nella sua difesa, l’ex cliente chiedeva al Tribunale il rigetto della domanda, sul presupposto che l'attività lavorativa fosse stata realizzata “in nero” cioè contra legem: il contratto doveva essere considerato pertanto nullo.

Con sua sentenza n. 3214/2018 il Tribunale di Lecce rigettò quindi la domanda attrice, ma la Corte di appello di Lecce riformò parzialmente la sentenza di primo grado, condannando YY al pagamento alla Ditta della minor somma di € 2.800,00, ritenendo che non vi fosse la prova sull'ulteriore importo richiesto.

Adita la Suprema Corte da parte di XX, questi ottiene una pronuncia favorevole nella misura in cui la Cassazione dà una lettura diversa della fattispecie.

Secondo la Suprema Corte, infatti, << Nel caso di lavoratore autonomo, nella specie meccanico, ciò che rileva al fine del riconoscimento del corrispettivo per il lavoro prestato, è la conclusione del contratto di lavoro autonomo, anche nella forma tacita. Invero, la nullità prevista dall'art. 2231 c.c. ricorre soltanto quando la prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività, vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. (v. Cass., n. 13342/2018)…. La nullità prevista dall'art. 2231 c.c. ricorre, pertanto, soltanto quando la prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge alla iscrizione ad apposito albo o ad una abilitazione (Cass. N. 13342 /2018 e Cass. n. 14085/2010). Al di fuori di tale attività vige infatti il principio generale di libertà del lavoro autonomo o libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione.

Nel caso in esame, trattandosi di opera artigiana, non vi è norma di legge che subordina il diritto al compenso del meccanico all'iscrizione in albi. Ne consegue che il lavoratore autonomo ha diritto di richiedere il pagamento per l'opera svolta, anche se privo di partita I.V.A., in quanto le eventuali violazioni di carattere tributario non incidono sugli aspetti civilistici >>.

La Suprema Corte di Cassazione quindi ci insegna che tutte le volte in cui si conclude un contratto per la prestazione di un opera sorge, da un lato, il diritto al compenso per il lavoratore e, dall’altro, obbligo di ricevere la prestazione da parte del committente, salvo poi valutare altri eventuali elementi.

Ma l’eccezione di invalidità del contratto non può essere fondata sulla mera violazione della legge tributaria, ma bensì sull’applicabilità dell’art. 2231 cc.

Ovvero, quando la prestazione richiesta al professionista rientra tra quelle che sono espressamente riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge alla iscrizione ad apposito Albo o ad una abilitazione.

In tutti gli altri casi, il diritto al compenso sorge per effetto del lavoro eseguito a seguito della conclusione di un contratto per la prestazione d’opera, conclusione che può risultare anche da comportamenti concludenti e quindi anche dalla forma tacita. E poiché per tutte le attività artigiane si applica il principio generale della libertà del lavoro autonomo o di impresa di servizi non vi è mai sussistenza di cause di nullità del contratto per difetto di iscrizione ad albi.

Inoltre, per la Corte di Cassazione, le eventuali violazioni di carattere tributario derivanti dallo svolgimento dell’attività “in nero” non incidono sul diritto al compenso per l’opera prestata sul piano civilistico.

In quest’ottica, forse, si apre uno scenario del tutto nuovo, dove il mancato rispetto di qualsiasi altra norma non immediatamente riconducibile all’esercizio dell’attività svolta da parte del professionista non incide sul suo diritto al compenso.

Rimane comunque valido il principio cardine del nostro ordinamento:

<<Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva >>.

E questo è l’art. 53 della nostra Costituzione.

                                                                          Avv. Riccarda Greco

 

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