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30/07/2026

ZTL e permesso scaduto: il Giudice di Pace di Pavia annulla quaranta verbali su quarantuno

Avv. Valter Vernetti

ZTL e permesso scaduto: il Giudice di Pace di Pavia annulla quaranta verbali su quarantuno

La tardiva notificazione delle multe può incidere sulla colpevolezza dell’automobilista quando le violazioni successive derivano da un’unica dimenticanza

Una recente decisione del Giudice di Pace di Pavia, pronunciata il 24 settembre 2025, ha affrontato un caso particolarmente significativo in materia di accessi non autorizzati nelle zone a traffico limitato.

Il procedimento riguardava l’opposizione proposta da un’automobilista, assistita dall’Avv. Valter Vernetti, contro quarantuno verbali elevati dal Comune di Pavia per la violazione dell’art. 7 del Codice della strada.

Il Giudice ha parzialmente accolto il ricorso: ha confermato soltanto la prima violazione e ha annullato tutti i successivi verbali.

Il ricorrente era stato regolarmente autorizzato a transitare nella zona a traffico limitato. Il permesso, tuttavia, era successivamente scaduto e non era stato rinnovato per mera dimenticanza.

Nei mesi successivi, l’automobilista aveva continuato a utilizzare il veicolo, effettuando numerosi accessi nella ZTL nella convinzione di essere ancora autorizzata.

Il dato decisivo è stato rappresentato dalle modalità e dai tempi di notificazione delle contravvenzioni: i verbali erano infatti pervenuti soltanto diversi mesi dopo la commissione delle singole infrazioni.

Di conseguenza, sino alla ricezione della prima multa, il conducente non aveva avuto alcuna concreta consapevolezza dell’irregolarità del proprio comportamento. 

Il Giudice di Pace ha distinto nettamente la prima infrazione dalle successive.

La dimenticanza di rinnovare il permesso è stata considerata sufficiente a integrare un profilo di colpa con riferimento al primo accesso effettuato dopo la scadenza dell’autorizzazione.

Diversamente, le ulteriori violazioni sono state ritenute conseguenza della medesima omissione originaria, verificatasi senza che l’interessata avesse ancora ricevuto alcuna contestazione.

Secondo la motivazione, una tempestiva conoscenza della prima violazione avrebbe consentito all’automobilista di rinnovare immediatamente il permesso, evitando tutti gli accessi successivi.

La decisione ha pertanto escluso, rispetto ai verbali ulteriori, la presenza dell’elemento soggettivo richiesto per l’applicazione della sanzione amministrativa.

Il provvedimento richiama un principio centrale della disciplina sanzionatoria: non è sufficiente accertare materialmente il verificarsi della condotta vietata, ma occorre anche verificare che essa sia riferibile all’autore almeno a titolo di colpa.

In materia di sanzioni amministrative trova infatti applicazione il principio stabilito dall’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso esaminato, il Giudice ha ritenuto che le successive entrate nella ZTL non fossero sorrette da un’autonoma e ripetuta volontà di violare la normativa, ma derivassero tutte dalla stessa iniziale dimenticanza.

La sentenza richiama, sul punto, un precedente del Tribunale di Reggio Emilia, Seconda Sezione civile, 14 ottobre 2014, secondo il quale la colpa può essere ravvisata nella mancata richiesta di rinnovo del permesso, ma non necessariamente in ogni successivo accesso compiuto prima della notificazione della prima contravvenzione.

Il Giudice di Pace di Pavia ha quindi confermato il primo verbale, annullato tutti gli altri quaranta verbali impugnati, autorizzato il pagamento in misura ridotta della sanzione relativa alla prima violazione, compensato integralmente le spese di lite.

Una decisione importante, ma non automaticamente applicabile a ogni caso

La pronuncia non stabilisce che tutte le multe seriali per accesso in ZTL debbano essere annullate.

L’esito dipende da una valutazione concreta di molteplici elementi: l’esistenza di un precedente titolo autorizzativo, la causa della mancata autorizzazione, il numero e la frequenza degli accessi, la distanza temporale tra le violazioni, la data di notificazione dei singoli verbali, il comportamento tenuto dall’interessato dopo la prima contestazione.

Particolarmente rilevante è la circostanza che, ricevuta la prima multa, l’automobilista abbia regolarizzato la propria posizione e non abbia più effettuato accessi irregolari. Tale comportamento può confermare che le precedenti violazioni non derivavano dalla volontà di eludere consapevolmente le limitazioni alla circolazione.

In presenza di numerosi verbali notificati a distanza di tempo e riferiti a una situazione sostanzialmente unitaria, è opportuno esaminare tempestivamente tutta la documentazione.

La difesa non può limitarsi a sostenere genericamente la buona fede del conducente. Occorre invece ricostruire puntualmente la vicenda nel suo intero sviluppo e genesi.

La decisione del Giudice di Pace di Pavia conferma che, anche nella materia delle violazioni ZTL rilevate mediante sistemi automatici, l’applicazione della sanzione non può prescindere dall’accertamento della concreta rimproverabilità della condotta.

https://www.studiolegalegnv.it/files/rassegna/63/20260806-104246.pdf

 

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