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01/02/2017

Le Diverse Forme di Protezione Internazionale

Avv. Valter Vernetti

 

Dopo aver già preso in esame in un precedente approfondimento le condizioni per la concessione dello stato di rifugiato politico in Italia, contenute nell'art. 2 del D. Lgs. 251/07, ci occupiamo ora delle diverse altre forme di protezione internazionale.

LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA 

Gli stranieri che non possiedono i requisiti necessari al riconoscimento dello status di rifugiato, ma che, in caso di rientro nel Paese di origine o nel Paese di dimora abituale, correrebbero il rischio reale di subire un danno grave e non possono o, a causa di tale rischio, non vogliono avvalersi della protezione di detto Paese, sono considerati dalla legge italiana soggetti ammissibili alla protezione sussidiaria.

La protezione sussidiaria, definita inizialmente dalla Direttiva 2004/83/CE (recepita dal d.lgs. n.251/2007) e successivamente regolata dalla Direttiva 2011/95/UE (recepita dal d.lgs. n.18/2014) viene riconosciuta ad un cittadino di un Paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel proprio Paese di origine, o nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto Paese.

E' considerato danno grave: la condanna a morte o all’esecuzione; la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, ai danni del richiedente, nel suo Paese di origine; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art.14, d.lgs. n.251/2007).
La protezione sussidiaria non va, quindi, considerata come “sostitutiva” al riconoscimento dello status di rifugiato, ma piuttosto come uno status che ha natura complementare e supplementare.  

La differenza dei presupposti da cui nasce il diritto del richiedente asilo di essere riconosciuto rifugiato politico o di ottenere la protezione sussidiaria implica il dovere della Commissione e dell'Autorità giudiziaria (che vaglia le decisioni della prima) di valutare, in caso di cessazione delle condizioni che avevano giustificato il riconoscimento della prima forma di protezione, se sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

I soggetti responsabili della persecuzione e del danno grave devono essere lo Stato di appartenenza dello straniero o lo Stato di dimora abituale dell'apolide, i partiti o le organizzazioni che ne detengono il controllo o soggetti non statuali, qualora lo Stato, o i soggetti che lo controllano, non vogliano o non possano impedire l'inflizione di atti persecutori. 

Di conseguenza, la protezione internazionale non verrà accordata laddove lo Stato (o i partiti o le organizzazioni che lo controllano) siano in grado di impedire gli atti persecutori o il danno grave.

Come ribadito dalla Corte di Giustizia (Grande sezione, procedimenti riuniti C 175-179/08), in sede d'interpretazione conforme dell'art. 11, n. 1 lettera e) della Direttiva 2004/83/CE, al fine di evidenziare che l'eventuale cessazione delle condizioni riguardanti il riconoscimento dello status di rifugiato politico non può incidere sulla concessione della complementare misura della protezione sussidiaria secondo il diverso regime giuridico di questa misura, che si caratterizza per il fatto di poter essere concessa a chi "non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato". 

Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare, ai sensi e alle condizioni previste dall'art.29-bis del T.U. Immigrazione (quindi senza la necessità di dimostrare il requisito reddituale e il possesso di un alloggio idoneo). 

Il titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ha inoltre diritto di richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Ai sensi del novellato art.9 T.U. Immigrazione, infatti, i titolari di protezione internazionale (asilanti e titolari di protezione sussidiaria) potranno ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a condizioni agevolate rispetto agli altri cittadini extracomunitari, in particolare.

 

LA PROTEZIONE UMANITARIA 

Si tratta di un istituto di tutela residuale rispetto alla protezione internazionale.

La mancata tipizzazione dei casi in cui viene concesso il permesso di soggiorno per motivi umanitari rende questo istituto uno strumento versatile, tale da assicurare la protezione a tutti quei soggetti privi dei requisiti necessari al riconoscimento dello status di rifugiato e delle protezione sussidiaria, ma pur meritevoli di tutela per gravi ragioni umanitarie.

 

Avv. Valter Vernetti 

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