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31/01/2018

La tutela degli animali : è reato mettere il collare antiabbaio

Avv. Valter Vernetti

La tutela degli animali alla luce degli ultimi orientamenti legislativi: E’ reato mettere al cane il collare “antiabbaio”- Corte di Cassazione sent. 3290/2018 a cura dell’Avv. Valter Vernetti

 

Secondo quanto stabilito da una recente Corte di Cassazione va incontro a una condanna penale chi mette al proprio cane un collare “antiabbaio”, dal quale vengono emanate scosse elettriche non appena l’animale abbaia.

La terza sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna per maltrattamenti su animali (in base all'art 727 del codice penale)condannato a pagare un’ammenda di 800 euro, aveva presentato ricorso alla Suprema Corte, sottolineando che non vi era prova che il collare provocasse sofferenze ai suoi cani (due setter) e che veniva loro messo solo in via «eccezionale e sorvegliata» per evitare che recassero disturbo ai vicini.

I giudici di Piazza Cavour, hanno bocciato il ricorso affermando che «costituiscono maltrattamenti non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione».

Nel caso in esame, osserva la Corte, «è stato accertato che i due cani si trovavano all’interno di un recinto presso un capannone, muniti di collare antiabbaio funzionante». Un collare che, secondo alcune testimonianze, era «permanentemente» indossato dai due animali.

Inoltre, precisano da piazza Cavour, per quanto attiene alla sussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 727 c.p., "è stato precisato che costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione".

E, in ogni caso, per "abbandono", deve intendersi non solo la condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione, inclusi comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia.

L'abbandono di animali è un reato contravvenzionale che il nostro ordinamento prevede e punisce all'articolo 727 del codice penale secondo il quale: "Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

Le fattispecie punite, quindi, sono due: l'abbandono di animali e la loro detenzione in condizioni che contrastano con la natura e generano sofferenze, in ragione delle modifiche apportate dalla legge n. 189/2004.

Oggi la tutela degli animali nell'ordinamento italiano risulta rafforzata, grazie all'inserimento, nel libro II del codice penale, del titolo IX bis relativo ai delitti contro il sentimento per gli animali.

La stessa legge numero 189/2004 ha, inoltre, introdotto i delitti di uccisione di animali (articolo 544 bis), di organizzazione di spettacoli o manifestazioni che provochino sevizie per gli animali (articolo 544 quater) e di organizzazione di combattimenti tra animali (articolo 544 quinquies).

La giurisprudenza ha stabilito in materia di tutela degli animali:

Cassazione penale Sezione VII sentenza del 10/07/2015 n. 46560Costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione. 

Cassazione penale Sezione III sentenza del 25/06/2014 n. 41362 “La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, prevista come reato dall'art. 727 c.p., anche nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla l. 20 luglio 2004 n. 189 non è una contravvenzione necessariamente dolosa, in quanto può essere commessa anche per semplice colpa: quindi, il detentore di animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza. 

Cassazione penale Sezione III sentenza del 17/09/2013 n. 38034 “Il collare elettronico è certamente incompatibile con la natura del cane poiché si fonda sulla produzione di scosse od altri impulsi elettrici che, tramite un comando a distanza, si trasmettono all'animale provocando reazioni varie. Trattasi di un addestramento basato esclusivamente sul dolore, lieve o forte che sia, e che incide sull'integrità psico-fisica del cane poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione ed anche aggressività”. 

Cassazione penale Sezione III sentenza del 07/02/2013 n. 12852 “Il proprietario che abbia affidato il cane ad un canile privato che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, potrà rispondere di abbandono nel caso di sospensione dei pagamenti o di mancato ritiro solo quando sia concretamente prevedibile - per l'inaffidabilità o la mancanza di professionalità del canile affidatario - che questa situazione determini l'abbandono del cane da parte del canile”. 

Cassazione penale Sezione III sentenza del 21/02/2008 n. 14421 “Non configura il reato di abbandono di animali il mancato ritiro di un cane dal canile municipale cui era stato in precedenza affidato dal proprietario.”

Cassazione penale Sezione III sentenza del 10/07/2000 n. 11056 “Costituisce forma di maltrattamento idoneo a configurare l'ipotesi di reato di cui all'art. 727 c.p. l'abbandono durante il periodo estivo di un animale, atteso che la norma tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di propria sensibilità psico-fisica, e come tali capaci di avvertire il dolore causato dalla mancanza di attenzione ed amore legato all'abbandono. (Nel caso in esame due gattini abbandonati in un giardino erano morti di inedia).” 

Cassazione penale Sezione V sentenza del 13/08/1998 n. 9556 “Il reato di cui all'art. 727 c.p. si configura quando, accolto un animale presso di sé, il proprietario non se ne prenda più cura mantenendolo in condizioni incompatibili con la sua natura”. 

Pavia, lì 30 gennaio 2018                                          Avv. Valter Vernetti

 

 

 

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