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01/03/2018

La revoca giudiziale dell'amministratore di condominio

Avv. Giovanni Paolo Noli

LA REVOCA GIUDIZIALE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Avv. Giovanni Paolo Noli

 

Molto spesso la maggioranza dei condomini diserta le assemblee condominiali delegando la decisione ad un ristretto numero di partecipanti per poi lamentarsi dell'operato dell'amministratore - il cui mandato viene però puntualmente confermato ogni anno dall'assemblea - o degli elevati importi delle spese condominiali da affrontare.

Nella realtà dei fatti, nessun condomino agisce e, cosa ancor più grave, nemmeno si pone il dubbio se possa o meno fare qualcosa per cambiare la situazione.

Il caso in esame, invece, dimostra l'esatto contrario.

In particolare, come un esiguo numero di condomini abbia trovato pieno soddisfacimento nelle aule del Tribunale.

Nel dettaglio, l'art. 1129 c.c. dispone che l'amministratore di condominio può essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, in caso di gravi irregolarità.

I fondati sospetti di gravi irregolarità rappresentano, come é intuibile, una formula aperta che necessita di una verifica costante in relazione al singolo caso.

Proprio per questo nel 2012 il legislatore è intervenuto integrando l'art.1129 c.c. con determinate previsioni.

L'elenco é tuttavia esemplificativo e non tassativo e le fattispecie andranno analizzate caso per caso. Tra queste spicca l'omessa convocazione dell'assemblea nei casi previsti dalla legge.

Nel caso de quo, l'amministratore di un super condominio, composto da centinaia di unità immobiliari e autorimesse, provvedeva alla realizzazione di un locale rifiuti rifiutandosi ripetutamente di convocare l'assemblea condominiale – nonostante i ripetuti solleciti di alcuni condomini – per l'assunzione di decisioni necessarie ex lege per poi ottenere la ratifica del suo operato, a seguito di convocazioni tardive dell'assemblea, con una percentuali di voti ben inferiore a quella prescritta dalla legge.

Oltretutto, nella realizzazione del locale rifiuti l'amministratore - una volta affidato l'incarico di progettista e direttore dei lavori al proprio socio di Studio con conseguente parcella a carico del Condominio - non solo ha agito in assenza di autorizzazione assembleare ma, cosa ancor più grave, in violazione dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune ed in assenza dei relativi titoli abilitativi, con conseguente avvio di un procedimento penale a carico dell'amministratore.

All'esito del procedimento civile, il Tribunale ha accolto integralmente la richiesta di revoca dell'amministratore, con condanna dello stesso a rifondere le spese legali a favore dei ricorrenti.

In conclusione, un ristretto numero di condomini intraprendenti e coraggiosi, a fronte dell'inerzia di una cospicua maggioranza, ha trovato piena soddisfazione nell'accoglimento integrale delle loro ragioni a seguito dell'efficacia della linea difensiva intrapresa dallo Studio legale GNV il quale ha visto ancora una volta premiata la bontà del proprio operato.

RASSEGNA STAMPA