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30/06/2016

E-COMMERCE DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Avv. Valter Vernetti

Per commercio elettronico (E-commerce) si intende qualsiasi attività di supporto ad una attività commerciale, che venga svolta utilizzando il canale telematico Internet, effettuando transazioni come commercializzazione di beni e servizi, distribuzione on-line di prodotti in formato digitale, effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa.

Si tratta, in ogni caso, di uno scambio commerciale che viene effettuato attraverso un canale elettronico di acquisto di beni e servizi, in cui il cliente sceglie on-line il prodotto.

Molti ne parlano, magari lo utilizzano anche, ma non conoscono normative e adempimenti dell’ultim’ora che sono fondamentali per risolvere le modalità di applicazione delle imposte di consumo di un’attività che nel mondo, peraltro, è parametrata in modi molto diversi a seconda delle normative vigenti nei diversi Paesi.

Con l’e-commerce le reti telematiche stabiliscono, infatti, un contatto diretto e immediato tra acquirenti e venditori, eliminando del tutto le distanze geografiche e, soprattutto, la necessità di ricorrere a una forma di intermediazione commerciale.

Nell’e-commerce quindi l’acquirente visiona i beni o servizi su un catalogo on line messo a disposizione dal cedente all’interno di un proprio sito web, o di un portale e procede direttamente all’ordine del prodotto attraverso la rete Internet.

Il pagamento può avvenire elettronicamente mediante utilizzo di carte di credito o sistemi di pagamento elettronici (pay pal e similari), ovvero mediante bonifico o contrassegno postale, in base alle modalità di vendita e della tipologia di acquisti effettuati.

Quindi, con l’e-commerce si fanno queste attività: commercializzazione di beni e servizi; la stipula di appalti pubblici e applicazione di procedure di tipo transattivo della Pubblica amministrazione; distribuzione on-line di prodotti in formato digitale;  effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa.

Le diverse forme di e-commerce vengono classificate a seconda dei soggetti che partecipano al processo di vendita:

  • business to consumer (B2C), è destinato al consumatore finale. Attraverso questo sistema di vendita, gli operatori del commercio elettronico (business o imprese) offrono servizi e prodotti via Internet al consumatore finale (consumer).
  • business to business (B2B), ha lo scopo di incrementare le transazioni e gli affari tra aziende.
  • business to administration, fa riferimento esclusivamente ai rapporti, gestiti mediante reti telematiche, fra le imprese e gli enti non commerciali.

A seconda delle modalità di vendita e della tipologia di prodotti si distingue fra:

  • E-commerce indiretto:

    Si tratta del commercio elettronico indiretto, avente ad oggetto beni materiali. Il venditore mette a disposizione sul sito web il catalogo dei prodotti con le caratteristiche merceologiche, le condizioni di consegna e i prezzi. Il cliente procede ad effettuare l’ordine per via telematica, ma riceve la consegna fisica del bene.

    In questo caso il commercio elettronico, salvo per la differente modalità di ordinazione dei beni acquistati, non si discosta dalle ordinarie altre forme di vendita.

    La cessione di beni nel commercio elettronico indiretto viene assimilata come anzidetto alla vendita per corrispondenza e pertanto ai fini Iva vengono applicate le relative norme interne, comunitarie e internazionali.

    Alle operazioni riconducibili al E-commerce indiretto, caratterizzate dalla consegna materiale dei beni attraverso i canali tradizionali (posta, corriere, ecc.), si applica, se il cliente è un “privato consumatore” la disciplina delle vendite per corrispondenza.
  • E-commerce diretto:

    Si tratta del commercio elettronico di beni immateriali o digitalizzati in questo caso si parla di commercio elettronico diretto (on-line), in cui l’intera transazione commerciale, ivi inclusa la consegna del bene avviene per via telematica.

    Il commercio elettronico diretto (e-commerce diretto) è caratterizzato dal fatto che l’intera operazione commerciale (cessione e consegna del bene) avviene unicamente per via telematica, attraverso la fornitura di prodotti virtuali non tangibili. I servizi ed i beni ceduti (software, siti web, immagini, testi, basi di dati, musica, film, ecc.), originariamente dematerializzati, vengono, infatti, concretati all’arrivo dal destinatario (download).

Le principali tipologie di servizi forniti tramite mezzi elettronici sono le seguenti: (Allegato I regolamento UE n. 282/2011). La fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; la fornitura di software e relativo aggiornamento; la fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; la fornitura di musica, film, giochi, compresi quelli di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le principali norme che riguardano l’e-commerce sono:

  • D.lgs. 114/98 riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997
  • D.lgs. 185/99 attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza
  • D.lgs. 70/2003 attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

Lo studio Legale GNV da anni si occupa di questa materia e resta dunque a disposizione per fornire le opportune informazioni e consulenze e offre anche un servizio di consulenza legale preventiva, al fine di capire i costi, i rischi e i benefici dell’e-commerce per la vostra azienda o professione.

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